sabato 27 aprile 2013

R.C. MOTO




Chi possiede una motocicletta deve obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa per i danni di responsabilità civile che potrebbe eventualmente e involontariamente arrecare a terzi, la cosidetta polizza R.C. Moto.

Questa polizza vede come soggetti principali:
  1. il contraente: colui che sottoscrive il contratto di polizza;
  2. l'assicurato: guidatore e/o titolare del motociclo.
Il titolare del motociclo è responsabile come il guidatore in caso di sinistro, a meno che non si provi che il motociclo stava circolando contro il proprio volere.

L'assicurazione risarcisce di tutti i danni arrecati nei paesi appartenenti all'Unione Europea

Chiunque guidi senza assicurazione rischia il sequestro della moto e una multa che può raggiungere i 2.754,15 €.
Inoltre, in caso di incidente, la stessa persona deve risarcire in prima persona i terzi dai danni provocati a questi.


Questa polizza assicurativa è quindi obbligatoria.
Una volta stipulata la polizza, il contraente riceve un certificato che dovrà portare sempre con sé quando guiderà la moto. Su questo certificato sono riportati il numero di targa del mezzo assicurato, il nome della compagnia assicurativa, il nome del proprietario, il numero del contratto e la validità della polizza, che può essere temporanea, semestrale o annuale.

Spesso le differenze tra una compagnia assicurativa ed un'altra sono notevoli, è sempre quindi opportuno confrontare le varie offerte del mercato attraverso i preventivi delle compagnie. È importante ricordare che, talvolta, stipulare polizze online presenta costi minori.

POLIZZA RISCHIO TECNOLOGICO


Parlare di rischio tecnologico significa considerare il pericolo per l'uomo e per l'ambiente, che può derivare da una serie di attività produttive, collegate alle infrastrutture e alle reti tecnologiche.

Queste attività sono inerenti a costruzioni, industria, artigianato, commercio, professioni e servizi.

Vari sono i tipi di polizze assicurative disponibili sul mercato a tutela del rischio tecnologico per le imprese, a seconda che si tratti di:

  • Beni in esercizio
  • Beni in costruzione
  • Beni dopo la costruzione

POLIZZA SPORTIVI PROFESSIONIST


Sono considerati sportivi professionisti tutti quegli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che praticano un'attività sportiva o comunque si muovono nell'ambito di federazioni professionistiche e iscritte al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

La copertura assicurativa di sportivi professionisti deve venire incontro a necessità diverse rispetto a quelle di altre categorie di professionisti assicurati: deve, prima di tutto, tenere in considerazione la breve durata della loro carriera e, in secondo luogo, il fatto che si deve tutelare anche il club sportivo a cui appartiene lo sportivo.

A partire dal 2000, gli sportivi professionisti hanno l'obbligo di assicurarsi presso l'INAIL. Ma, dal momento che questo ente fornisce solo una copertura minima, le compagnie assicurative private trovano, in questo settore, un ampio mercato.

Ogni sportivo rappresenta un livello di rischio differente dagli altri, sulla base della disciplina sportiva praticata, ma anche della sua storia individuale. 

Le assicurazioni per sportivi professionisti li coprono soltanto nel periodo in cui essi esercitano l'attività sportiva, cioè in genere per una durata tra i 10 e i 15 anni, tra l'età di 15 e 35 anni (più o meno, a seconda dello sport in questione). Successivamente, passato il periodo di attività, questi soggetti possono stipulare polizze assicurative più tradizionali.

Gli eventi che vengono coperti da questo tipo di assicurazione sono il caso morte e la perdita dell'idoneità all'attività fisica. Essa prevede inoltre delle garanzie anche per il caso della perdita temporanea della capacità fisica. 

I contratti assicurativi per sportivi professionisti possono essere di tipo collettivo o individuale, e i beneficiari sono lo sportivo stesso, i suoi eredi (in caso di decesso) e il suo club di appartenenza.

Assicurazioni infortuni




Quali garanzie puoi avere con la polizza Infortuni: 

- assicurazione diaria (importo giornaliero erogato all’assicurato) in caso di ricovero
- assicurazione diaria in caso di gesso/immobilizzazione
- assicurazione rimborso spese mediche da infortuni (esami, visite specialistiche, riabilitazione)
- assicurazione capitale agli eredi in caso di decesso da infortuni (incidente da circolazione, ecc)
- assicurazione del capitale in caso di invalidità da infortuni (lesione agli arti, ecc)

giovedì 25 aprile 2013

Polliza "Alberghi "



Alberghi infatti è la polizza multirischi del gruppo Zurich Italia che permette di coprire a 360°tutte le esigenze della propria attività, anche stagionale. 
E' rivolta a tutti coloro che possiedono attività ricettive: alberghi, hotel, agriturismi, Bed & Breakfast e residence. 

La polizza Alberghi comprende 5 diverse garanzie: 
INCENDIO, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE, ROTTURA LASTRE, TUTELA GIUDIZIARIA, oltre ad una innovativa formula CLIENTE SICURO per la protezione dei tuoi clienti. 

mercoledì 10 aprile 2013

Principali tipi di polizze vita



Le polizze vita sono contratti tra cittadini (o persone giuridiche) e compagnie di assicurazione, in base ai quali la Compagnia si impegna a liquidare una somma di denaro ad un beneficiario al verificarsi di un evento collegato alla vita dell’ Assicurato.

Le assicurazioni sulla vita possono essere principalmente di tre tipi:

polizza caso vita: in cui la compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita nel caso in cui l’ Assicurato sia in vita alla scadenza del contratto;

polizza caso morte: in cui la compagnia si impegna al pagamento di una prestazione al beneficiario, qualora si verifichi il decesso dell’assicurato. Sono anche dette polizze di “puro rischio” in quanto se non si verifica l’evento oggetto della polizza (premorienza dell’assicurato) la compagnia non è tenuta al versamento di alcun capitale.
La polizza caso morte può essere temporanea (Tcm) se si ipotizza il pagamento per un decesso avvenuto nel corso della durata del contratto, o a vita intera se il pagamento avverrà in qualunque momento si verifichi il decesso.

polizza mista: in cui viene corrisposto un capitale dalla compagnia se l’assicurato è ancora in vita alla scadenza prestabilita, ma prevede anche il versamento di un capitale al beneficiario nel caso si verifichi il decesso dell’Assicurato durante il periodo contrattuale.

ASSICURAZIONE CASALINGHE



La legge 493/99 ha finalmente riconosciuto e dato voce alla pressante ed inascoltata richiesta di assicurare chiunque impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico. Detta assicurazione contro gli infortuni domestici é anche chiamata, riduttivamente, 'Assicurazione Casalinghe'.
Oggetto dell’assicurazione sono gli infortuni avvenuti in occasione ed a causa del lavoro prestato in ambito domestico e nel normale svolgimento della vita sociale del nucleo familiare. La copertura riguarda tutti quegli incidenti occorsi nell'abitazione in cui dimora il nucleo familiare, comprese le pertinenze e le parti condominiali, si tratti di casa in affitto, di proprietá o casa vacanza. L'unico limite é relativo all'ambito nazionale.
L'obbligo di assicurarsi grava su tutti coloro che svolgono non occasionalmente, in modo gratuito e senza vincolo di subordinazione, lavoro rivolto alla cura della propria famiglia e della propria dimora. Non possono essere assicurate tutte quelle persone che svolgono giá un'altra attività che comporti l’iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza sociale. L'età assicurabile é quella compresa tra i 18 ed i 65 anni.
Il premio annuo é di 12.91€. Le persone che si iscrivono per la prima volta devono ritirare il relativo bollettino di pagamento presso tutti gli Uffici Postali, le Sedi dell'INAIL o le Associazioni di categoria, compilarlo in modo esatto e versare l'importo dovuto presso gli uffici Postali. L'importo è deducibile ai fini fiscali.
Un bollettino precompilato verrá spedito dall'INAIL per il rinnovo dell'assicurazione entro la fine dell'anno a tutti coloro che risultino iscritti alla lista degli assicurati dell'anno precedente. Il bollettino deve essere pagato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il premio è a carico dello Stato se la persona assicurata ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro o se il nucleo familiare non supera i 9.296,22 Euro.
Qualora l'assicurato perda anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione deve chiedere la cancellazione con l'apposito modello reperibile presso le sedi dell'Inail.

L'assicurazione non copre:
1) gli infortuni occorsi fuori dai confini nazionali;
2) gli infortuni avvenuti in ambiente domestico ma conseguenti a rischi estranei al lavoro domestico;
3) gli infortuni dai quali derivi solo un'invalidità di tipo temporaneo o gli infortuni che danno origine ad una invalidità permanente inferiore al 27% (al 33% per gli incidenti occorsi prima del dicembre 2006).

A seguito di un incidente domestico rivolgersi ad un ospedale o al proprio medico di famiglia per le prestazioni erogate dal SSN, sottolineando che si tratta di infortunio domestico. A guarigione avvenuta, qualora il medico ritenga che dall’infortunio sia derivata un’invalidità permanente pari o superiore al 27% e qualora l'assicurato sia in regola con l'iscrizione ed il pagamento del premio, l'assicurato stesso puó presentare all’INAIL domanda per la liquidazione della rendita. Nel caso in cui dall’infortunio domestico derivi la morte dell’assicurato, la domanda per la liquidazione della rendita deve essere presentata all’INAIL a cura degli eredi. In questo caso viene anche corrisposto un assegno funerario di circa 1.700 Euro.
La rendita viene pagata mensilmente e oscilla tra i 160 ed i 1150 Euro mensili a seconda del grado di inabilitá.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'INAIL di competenza.